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D.P.R. 420/1959

Art. 210 — Art. 78 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/210parte di D.P.R. 420/1959
Art. 210. (Art. 78 del Testo Unico) DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME Il dispositivo supplementare di allarme per autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e per autoambulanza deve presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti: a) il livello sonoro soggettivo deve essere massimo sull'asse del dispositivo, e compreso tra 120 e 140 dB a tre metri di distanza da esso; b) il suono emesso deve presentare, nella banda da 1800 a 4500 Hz, alla distanza di 3 m. sull'asse dell'apparecchio, un livello di pressione sonora di almeno 120 dB.

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