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D.P.R. 420/1959

Art. 168 — Art. 31 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/168parte di D.P.R. 420/1959
Art. 168. (Art. 31 del Testo Unico) LUCI DELLE MACCHINE SPECIALI Le macchine speciali adibite ai servizi nella stagione invernale, che non ricadano nelle norme sopra esposte, devono almeno essere illuminate conformemente alle disposizioni in vigore relative agli automezzi normali. Le macchine azionate a mano dovranno portare fanali bianchi nella parte anteriore ed uno rosso posteriormente; potra' essere sufficiente installare ai lati del veicolo un fanale proiettante luce bianca in avanti e rossa all'indietro. Gli slittoni sgombraneve trainati da cavalli devono essere muniti di una luce visibile sia in avanti che indietro. Se lo slittone e' piu' largo di m. 2,40, e' necessario segnalare ciascuna estremita' laterale con un fanale ben fissato.

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