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D.P.R. 420/1959

Art. 167 — Art. 31 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/167parte di D.P.R. 420/1959
Art. 167. (Art. 31 del Testo Unico) LUCI DELLE MACCHINE OPERATRICI Qualora, in speciali circostanze, le macchine operatrici fissate anteriormente al veicolo trattore rendano invisibili ed inefficaci i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti, tutti detti dispositivi devono essere installati in altra posizione la piu' vicina a quella prescritta.

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