D.P.R. 393/1959
Art. 99 — (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida) I cer…
Art. 99. (Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e permessi internazionali di guida) I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli Ispettorati della motorizzazione civile previa esibizione della carta di circolazione. I Prefetti rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
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