D.P.R. 393/1959
Art. 98 — Patenti di guida rilasciate da Stati esteri
Art. 98. (Patenti di guida rilasciate da Stati esteri) I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso. Qualora la patente o il permesso internazionale non siano conformi ai modelli stabiliti nelle convenzioni internazionali, debbono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida ]a loro patente. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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