Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 393/1959Art. 136
D.P.R. 393/1959

Art. 136 — Servizi di polizia stradale

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/136parte di D.P.R. 393/1959
Art. 136. (Servizi di polizia stradale) Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale; b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 135 Art. 137 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.