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D.P.R. 393/1959

Art. 135 — Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/135parte di D.P.R. 393/1959
Art. 135. (Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma, precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con se'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

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