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D.P.R. 393/1959

Art. 108 — Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/108parte di D.P.R. 393/1959
Art. 108. (Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea) Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non puo' proseguire se non quando detto veicolo sia passato. I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

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