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D.P.R. 393/1959

Art. 107 — Distanza di sicurezza tra veicoli

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/107parte di D.P.R. 393/1959
Art. 107. (Distanza di sicurezza tra veicoli) Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano vietate collisioni con il veicolo che precede. Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non puo' essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso e' vietato. Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a 20 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

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