D.P.R. 449/1959
Art. 84 — Riparto delle attivita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 84. Riparto delle attivita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 50 Le polizze di assicurazione sulla vita in vigore concorrono al riparo delle attivita' in proporzione all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri. Le polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso. Gli aventi diritto a capitali assicurati per polizze scadute o sinistrate o ad indennizzi concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.
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