D.P.R. 449/1959
Art. 83 — Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 83. Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione in corso Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 43 Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire i rischi fino a sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo secondo le norme dell'articolo successivo. I contratti di assicurazione sulla vita, sono trasferiti all'istituto nazionale delle assicurazioni. Il rischio relativo ai contratti stessi e' a carico dell'Istituto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e' determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo le norme stabilite dal regolamento.
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