D.P.R. 449/1959
Art. 36 — Sorteggi Legge 11 aprile 1955, n
Art. 36. Sorteggi Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
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