D.P.R. 449/1959
Art. 35 — Durata dei contratti e riscatto Legge 11 aprile 1955, n
Art. 35. Durata dei contratti e riscatto Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 6. I contratti di capitalizzazione di cui all'art. 33 non possono avere durata inferiore a cinque ne' superiore a venticinque anni e, qualora siano previsti a carico del contraente piu' versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere stabiliti in misura uguale o decrescente. Il contraente ha facolta' di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, purche' abbia corrisposto una intera annualita' di premio.
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