D.P.R. 449/1959
Art. 28 — Riserva matematica Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 28. Riserva matematica Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 25. Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 1 (2° comma). La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti con i contratti di assicurazione (riserva matematica) compresi nel portafoglio italiano, non puo' essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalita', d'invalidita' ed il saggio d'interesse di cui all'art. 18. Le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria e del commercio almeno ogni tre anni: 1°) il confronto fra la mortalita' preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi; 2°) il confronto fra il saggio d'interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego delle riserve. I predetti elaborati debbono essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui all'art. 57. Nel caso di scarti fra questi elementi, cosi' notevoli da giustificare fondati timori silla sicurezza del funzionamento tecnico della impresa, il Ministero dell'industria e del commercio invita l'impresa ad esporre le sue giustificazioni, salvi ulteriori provvedimenti.
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