D.P.R. 449/1959
Art. 27 — Cauzione e fondo iniziale Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 27. Cauzione e fondo iniziale Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 23. Legge 11 aprile 195, n. 294, art. 3 (1° comma). Le imprese di assicurazione, nazionali ed estere, che hanno ottenuta l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica debbono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli 30 e 31: a) una cauzione di lire cinquanta milioni a garanzia delle operazioni da compiersi nel territorio della Repubblica; b) un fondo iniziale di lire cento milioni computabile nella riserva matematica. Esse possono a questo scopo valersi del deposito effettuato a termini dell'art. 18.
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