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D.P.R. 449/1959

Art. 20 — Parita' di trattamento e reciprocita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, 1966, conv

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/20parte di D.P.R. 449/1959
Art. 20. Parita' di trattamento e reciprocita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, 1966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20 (4° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 7. L'autorizzazione alle imprese estere non puo' essere concessa se nel rispettivo paese di origine le imprese italiane non sono ammesse ad operare a parita' di trattamento con le imprese nazionali. Il Ministero dell'industria e del commercio determina, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parita' di trattamento o di reciprocita' renda necessarie. Tali misure non si applicano quando in favore delle compagnie italiane operanti nel paese estero venga, dalle autorita' del paese stesso, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parita' di trattamento con le imprese nazionali.

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