D.P.R. 449/1959
Art. 19 — Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese estere Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 19. Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese estere Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 20, (1°, 2° e 3° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1. Le imprese estere di assicurazione sulla vita per ottenere la autorizzazione ad esercitare tale ramo, oltre adempiere a quanto e' prescritto dall'art. 18, debbono: a) nominare, con le forme prescritte dall'art. 2506 del codice civile, un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia, riconoscendogli espressamente le facolta' di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente testo unico; b) comprovare che esercitano regolarmente l'assicurazione sulla vita nel proprio paese d'origine da almeno dieci anni; c) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero dell'industria e del commercio. Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendici relative devono essere redatte in lingua italiana. Le imprese estere che, per l'esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita, intendano istituire nel territorio della Repubblica una rappresentanza, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di avere adempiuto alle formalita' di cui all'articolo 2506 del codice civile e di possedere il capitale sociale o fondo di garanzia di cui all'art. 18, n. 1°.
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