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D.P.R. 449/1959

Art. 2 — Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/2parte di D.P.R. 449/1959
Art. 2. Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni del testo unico Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 2. Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 11 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (2° comma). Le disposizioni del presente testo unico non si applicano: a) alle amministrazioni pubbliche; b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro; c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonche' agli altri enti casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza,sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali; d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303; e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire cinquantamila o di rendite non superiori a lire diecimila annue.

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