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D.P.R. 449/1959

Art. 1

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/1parte di D.P.R. 449/1959
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Art. 1. Imprese ed enti soggetti alle disposizioni del testo unico Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1 (1° e 2° comma). Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 1. Sono soggette al presente testo unico tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che esercitano: a) l'industria delle assicurazioni in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, b) l'industria delle riassicurazioni; c) le operazioni di capitalizzazione. E' anche soggetto al presente testo unico l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 305. Sono altresi' soggetti al presente testo unico gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonche' gli enti di gestione fiduciaria.

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