D.P.R. 645/1958
Art. 75 — Determinazione del reddito netto Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determin…
Art. 75. Determinazione del reddito netto Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dell'art. 74 un quarto dello stesso a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. La detrazione compete nella misura di un terzo del reddito per le costruzioni indicate dall'art. 72 quando, non essendo l'attivita' cui sono destinate esercitata direttamente dal possessore, siano assoggettate all'imposta. La detrazione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della citta' di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.