D.P.R. 645/1958
Art. 66 — Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito agrario i…
Art. 66. Aliquota dell'imposta L'imposta e' dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito agrario imponibile.
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