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D.P.R. 645/1958

Art. 65 — Determinazione del reddito agrario Il reddito agrario e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e d…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/65parte di D.P.R. 645/1958
Art. 65. Determinazione del reddito agrario Il reddito agrario e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti della potenzialita' del fondo, nell'esercizio delle attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame nonche' alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa. La determinazione del reddito agrario si effettua mediante l'applicazione, alle singole particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.

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