D.P.R. 645/1958
Art. 258 — Irregolare vidimazione delle scritture contabili E' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubb…
Art. 258. Irregolare vidimazione delle scritture contabili E' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri o scritture contabili senza trascrivervi gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa. Se il pubblico ufficiale omette di apporre la firma o il timbro sulla quietanza si applica l'ammenda da lire 100 a lire 10.000.
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