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D.P.R. 645/1958

Art. 257 — Tardiva o infedele attestazione delle aziende di credito Se il certificato previsto dall'art

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/257parte di D.P.R. 645/1958
Art. 257. Tardiva o infedele attestazione delle aziende di credito Se il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 milioni a carico della azienda o istituto e la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto il certificato. In caso di recidiva puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto ed in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata la autorizzazione all'esercizio del credito, ai sensi delle norme in vigore. La pena pecuniaria a carico dell'azienda o istituto prevista dal primo comma si applica anche nel caso di rilascio del certificato oltre il termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente.

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