D.P.R. 645/1958
Art. 230 — Pignoramento di fitti e pigioni L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contien…
Art. 230. Pignoramento di fitti e pigioni L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazioni di cui al n. 4 dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scadute nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.