D.P.R. 645/1958
Art. 229 — Pignoramento presso terzi Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o…
Art. 229. Pignoramento presso terzi Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questa Sezione. L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati puo' avvalersi della procedura prevista in questa Sezione.
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