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D.P.R. 645/1958

Art. 207 — Opposizione di terzi L'opposizione prevista dall'art

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/207parte di D.P.R. 645/1958
Art. 207. Opposizione di terzi L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta: a) quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; b) dal coniuge e dai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote, con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta; c) dalle persone i cui redditi, ai fini dell'accertamento relativo all'imposta complementare per la quale si procede, siano stati cumulati con quelli del contribuente iscritto a ruolo.

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