D.P.R. 645/1958
Art. 206 — Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali L'esattore puo' procedere alla espropri…
Art. 206. Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'Intendente di finanza su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.
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