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D.P.R. 645/1958

Art. 176 — Iscrizione provvisoria in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/176parte di D.P.R. 645/1958
Art. 176. Iscrizione provvisoria in base agli imponibili di periodi d'imposta precedenti. Per ciascun periodo d'imposta sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli le imposte corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al secondo periodo d'imposta precedente e, in mancanza, a quello immediatamente precedente. Per i soggetti tassabili in base al bilancio sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, per ciascun periodo d'imposta, le imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B corrispondenti agli imponibili indicati dagli articoli 174 e 175 relativi al periodo d'imposta precedente. Nei confronti delle societa' che si sono trasformate le disposizioni dei commi precedenti si applicano con riferimento agli imponibili dei periodi d'imposta anteriori alla trasformazione, tenendosi conto, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 3, della somma degli imponibili della frazione d'anno o di esercizio anteriore e di quella posteriore alla trasformazione. Nei casi di fusione di enti o societa' le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano nei confronti dell'ente o societa' risultante dalla fusione o incorporante, con riferimento alla somma degli imponibili di tutti i soggetti che hanno partecipato alla fusione. Le norme del presente articolo non si applicano quando sia pervenuta all'ufficio, prima della formazione del ruolo, denuncia di cessazione ai sensi degli articoli 30 e 144.

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