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D.P.R. 645/1958

Art. 175 — Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accer…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/175parte di D.P.R. 645/1958
Art. 175. Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio, nei ruoli: a) dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio; b) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa c) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa.

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