D.P.R. 645/1958
Art. 161 — Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti I contribuenti che hanno effettivamente a carico…
Art. 161. Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o piu' figli di nazionalita' italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni: a) aumento a L. 4.100.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare ai sensi dell'art. 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia; b) aumento a lire 4.000.000 della quota ammessa in detrazione dai redditi di ricchezza mobile delle categorie B, C/1 e C/2 ai sensi dell'art. 89; c) detrazione di una quota fissa di lire 4.000.000 dai redditi agrari soggetti alla relativa imposta; d) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, dei terreni e dei fabbricati e dell'imposta sui redditi agrari, al netto delle quote previste dalle lettere b) e c), in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 500.000. Il numero dei figli necessario per godere delle agevolazioni e' ridotto a sei per le vedove di guerra finche' permane lo stato vedovile. Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.
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