Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 160
D.P.R. 645/1958

Art. 160 — Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/160parte di D.P.R. 645/1958
Art. 160. Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di dieci centesimi per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti in abbonamento, giusta le relative norme, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione non si applica sopra i mutui definiti prima del 26 agosto 1954.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 159 Art. 161 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.