D.P.R. 645/1958
Art. 160 — Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle …
Art. 160. Applicazione dell'imposta su alcune specie di titoli Per le cartelle fondiarie ed edilizie e per le cartelle agrarie di miglioramento l'imposta si applica maggiorando di dieci centesimi per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti in abbonamento, giusta le relative norme, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione non si applica sopra i mutui definiti prima del 26 agosto 1954.
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