D.P.R. 645/1958
Art. 153 — Riduzione d'imposta per gli istituti e le aziende di credito L'imposta e' ridotta del venticinque per cento n…
Art. 153. Riduzione d'imposta per gli istituti e le aziende di credito L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle aziende ed istituti di credito.
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