D.P.R. 645/1958
Art. 152 — Applicazione dell'imposta alle cooperative Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del pr…
Art. 152. Applicazione dell'imposta alle cooperative Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condizioni il capitale o il patrimonio superano i limiti ivi indicati; nonche' per le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i cinque milioni e l'aliquota sulla parte di reddito che eccede il sei per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 147 e' ridotta al 7,50 per cento.
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