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D.P.R. 645/1958

Art. 143 — Ritenute d'acconto Nei casi previsti dall'art

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/143parte di D.P.R. 645/1958
Art. 143. Ritenute d'acconto Nei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1.50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione. La ritenuta stabilita nel comma precedente deve essere operata anche nei casi previsti dall'art. 126, lettera b): a) sulla parte degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente le lire 540.000 ragguagliate ad anno; b) sull'intero ammontare degli altri compensi ai dipendenti statali, sempreche' il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno; c) sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione. Nei casi previsti dall'art. 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono operate.

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