D.P.R. 645/1958
Art. 142 — Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applic…
Art. 142. Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.