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D.P.R. 645/1958

Art. 123 — Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applic…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/123parte di D.P.R. 645/1958
Art. 123. Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente aumentato del dieci per cento, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C/2.

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