Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 122
D.P.R. 645/1958

Art. 122 — Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria Quando nel corso del giudizio di …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/122parte di D.P.R. 645/1958
Art. 122. Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria Quando nel corso del giudizio di primo grado emergono elementi rilevanti agli effetti dell'art. 120 o del terzo comma dell'art. 119, la Commissione sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'ufficio, fissando il termine per il nuovo accertamento.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 121 Art. 123 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.