D.P.R. 303/1956
Art. 43 — Locali di ricovero e di riposo Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione de…
Art. 43. Locali di ricovero e di riposo Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e' deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 43.
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