D.P.R. 303/1956
Art. 42 — Conservazione vivande e somministrazione bevanda Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in ada…
Art. 42. Conservazione vivande e somministrazione bevanda Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 42.
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