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D.P.R. 303/1956

Art. 42 — Conservazione vivande e somministrazione bevanda Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in ada…

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/42parte di D.P.R. 303/1956
Art. 42. Conservazione vivande e somministrazione bevanda Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. E tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

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