D.P.R. 303/1956
Art. 3 — Definizione di lavoratore subordinato Agli effetti dell'art
Art. 3. Definizione di lavoratore subordinato Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto che prestino la loro attivita' per conto delle societa' o degli enti stessi.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 3.
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