Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 303/1956Art. 2
D.P.R. 303/1956

Art. 2 — Attivita' escluse

ELI /it/dpr/1956/03/19/303/art/2parte di D.P.R. 303/1956
Art. 2. Attivita' escluse. Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonche' all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere. Sono escluse altresi' le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 303/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.