D.P.R. 303/1956
Art. 23 — Difesa contro le radiazioni ionizzanti Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sos…
Art. 23. Difesa contro le radiazioni ionizzanti Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e' tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la, salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensita', nonche' della entita' e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta. Il datore di lavoro e' tenuto altresi' a provvedere affinche' i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprieta' ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 23.
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