D.P.R. 303/1956
Art. 22 — Difesa dalle radiazioni nocive Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti in modo con…
Art. 22. Difesa dalle radiazioni nocive Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante la adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione. Quando le radiazioni calorifiche nono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 22.
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