Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 19/1956Art. 7
D.P.R. 19/1956

Art. 7 — Le misure dell'indennita' militare e dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti …

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/7parte di D.P.R. 19/1956
Art. 7. Le misure dell'indennita' militare e dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza stabilite nei precedenti articoli 5 e 6 sono ridotte: di un decimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, non di servizio; di un ventesimo per gli ufficiali ed i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito, di servizio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.