D.P.R. 19/1956
Art. 6 — L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle …
Art. 6. L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde: Celibi Ammogliati Lire Lire Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario, sergente maggiore e gradi corrispondenti. 7.100 11.250 Sergente e gradi corrispondenti... 5.650 10.100 L'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e' stabilita nelle seguenti misure mensili lorde: Celibi Ammogliati Lire Lire Maresciallo di 1ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 3ª, classe, brigadiere e gradi corrispondenti 7.100 11.250 Vice brigadiere................... 5.650 10.100
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.