D.P.R. 19/1956
Art. 27 — Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sara' provveduto a carico del capitolo del…
Art. 27. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1956-1957, corrispondente al cap. 532 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1955-1956. Il Ministro per il Tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente decreto. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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