D.P.R. 19/1956
Art. 26 — Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art
Art. 26. Le disposizioni di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione, conglobati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per indennita' di funzione o per assegno perequativo e per tredicesima mensilita', sia commisurato al trattamento previsto, agli stessi titoli, per il personale di ruolo contemplato dalle tabelle allegate allo stesso decreto 17 agosto 1955, n. 767.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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