Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 19/1956Art. 21
D.P.R. 19/1956

Art. 21 — Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione se…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/21parte di D.P.R. 19/1956
Art. 21. Ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica e' attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario, cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni. Dopo dieci anni di anzianita' di servizio il predetto personale acquisisce uno stipendio di misura pari a quello del professore o dell'insegnante tecnico pratico con due anni di anzianita' del ruolo corrispondente o equiparato, nonche' gli aumenti costanti propri di detto stipendio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 19/1956 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.