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D.P.R. 19/1956

Art. 20 — Ai fini della retribuzione da corrispondere a norme delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati supp…

ELI /it/dpr/1956/01/11/19/art/20parte di D.P.R. 19/1956
Art. 20. Ai fini della retribuzione da corrispondere a norme delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati supplenti degli istituti e scuole d'istruzione secondarie e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari della stessa cattedra o equiparata. Agli stessi fini, per il personale insegnante tecnico pratico non di ruolo, si considerano gli stipendi iniziali attribuiti al corrispondente personale di ruolo. Per il personale insegnante e insegnante tecnico pratico non di ruolo, coniugato, si considerano altresi' le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale di ruolo avente la stessa situazione di famiglia. In ragione della meta' della nuova misura oraria sono determinati i compensi di cui all'art. 16 - terzo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le diciotto settimanali e sono fissati, per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici costanti, e per gli insegnanti non di ruolo, in relazione alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono. Per il professore incaricato o supplente che rivesta un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, e' ridotta alla meta' la misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo. La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica e' fissata in misura pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo quale risulta dalla tabella unica annessa. Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale previsto nel precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del presente decreto.

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